L’Agenzia contesta che un’associazione, in quanto non destinataria dell'avviso di liquidazione dell’imposta di registro, indirizzato solo al notaio, possa chiedere il rimborso e reagire contro il silenzio-rifiuto.
E’ legittima la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ex art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, è obbligato al pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione, mentre l'A.F. può scegliere l'obbligato cui rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per fare valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o rivalsa del coobbligato adempiente (Cass. 7 marzo 2023, n. 6864; Cass. ord. 2 luglio 2014, n. 15005, Cass. sent. 21 febbraio 2007, n. 4047; Cass. 10 novembre 2020, n. 25119).
Consentire di chiedere il rimborso del pagamento effettuato dal responsabile d'imposta significherebbe vanificare la facoltà prevista dall'art. 1292 c.c., di scelta del creditore di chiedere l'adempimento a uno qualsiasi degli obbligati solidali (Cass. 25119 del 2020 cit.; Cass. 12 marzo 2015, n. 5016).
La previsione di modalità telematiche di registrazione dell'atto e di versamento del tributo dietro autoliquidazione da parte del notaio, mediante il modello unico informatico, non ha alterato il complessivo assetto del D.P.R. n. 131/1986, quanto alla responsabilità del notaio per il pagamento dell'imposta (principale) e, nello specifico, quanto al disposto di cui all’art. 57, alla cui stregua il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti dell'atto (Cass. 7 giugno 2019, n. 15450; Cass. 12 marzo 2015, n. 5016; Cass. 10 agosto 2010, n. 18493) né ha alterato la presunzione per cui il pagamento da parte del notaio della maggior imposta liquidata dall'ufficio avviene con l'assenso della parte dell'atto.
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