Una società ritiene che, essendo le disposizioni dell'atto di omologa del concordato meramente collegate, e non connesse, l'imposta proporzionale andava calcolata sull'attivo patrimoniale trasferito al terzo assuntore (con aliquota dello 0,50%, trattandosi di cessioni di crediti in denaro), al netto dei debiti dallo stesso accollati.
Al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8.1., lett. a), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con commisurazione dell'imposta di registro in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, con esclusione dalla base imponibile del contestuale accollo dei debiti collegato a tale cessione dei beni fallimentari (Sez. 5, ord. 6 maggio 2021, n. 11925; Sez. 6-5, ord. 15 novembre 2021, n. 34249) e con applicazione delle diverse aliquote a seconda dei componenti dell'attivo fallimentare.
In ragione della connessione tra beni ceduti al terzo assuntore e accollo dei debiti del fallimento, nella specie si applica l’art. 21, comma 3, del TUR, alla cui stregua non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni.
Nel concordato fallimentare gli obblighi del terzo assuntore non possono intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti, in quanto l'assunzione di tali debiti è effetto legale naturale del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura fallimentare, concorrendo tali debiti a diminuire intrinsecamente il valore dei beni trasferiti (Cass. 4 maggio 2009, n. 10180; Cass. 7 giugno 2004, n. 10789; Cass. 19 novembre 1987, n. 8508).
La base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro non deve essere determinata al netto degli accolli, bensì non prendendoli in considerazione (Cass., Sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11925).
L'imposta di registro in misura proporzionale deve essere applicata al concordato fallimentare con terzo assuntore anche in assenza di trasferimento di beni mobili o immobili, dovendo tenersi conto degli effetti dell'atto, piuttosto che del relativo titolo, per cui, ove la massa attiva di una società soggetta a procedura concorsuale comprenda solo crediti, si deve applicare l'aliquota prevista per la cessione dei crediti (art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata alTUR) (Cass., Sez. 6-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 6-5, ord. 15 novembre 2021, n. 34249; Cass., Sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11925).
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