Si censura la tesi secondo cui la delibera di esclusione del socio avesse efficacia immediata e che il termine di 30 giorni previsto dalla norma avesse la sola funzione di regolare le modalità dell'opposizione.
In tema di redditi extra-contabili di società di persone, qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale a causa dell'esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati tali redditi, ex art. 5 del TUIR, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 2287 c.c., la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, anche ove preveda l'esclusione immediata, produce effetti solo decorsi 30 giorni dalla comunicazione al socio escluso.
In tema di redditi prodotti in forma associata, se nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si è verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ex art. 5 del TUIR, solo al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; non deve, invece, farsi riferimento al socio uscente e a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio (Cass. 26 maggio 2021, n. 14561, Cass. 30 luglio 2018, n. 20126).
Ciò vale anche ove si tratti di utili extra-bilancio per i quali, quindi, non è giustificabile l'imputazione ai soci usciti dalla compagine sociale in corso d'anno, in rapporto al periodo di partecipazione.
L'art. 2287 c.c. prevede che la delibera di esclusione del socio ha effetto solo decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione. Entro lo stesso termine il socio può spiegare opposizione.
Stessa conclusione per l'ipotesi in cui la delibera abbia disposto l'efficacia immediata dell'esclusione. Una diversa interpretazione sarebbe contraria al senso letterale della norma e non conforme alla sua ratio, che va individuata nella tutela del socio escluso, che resterebbe pregiudicata laddove l'assemblea potesse a piacimento stabilire l'immediata cessazione del rapporto sociale (Cass. 28 maggio 1993, n. 5958).
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