Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 novembre 2023, n. 676

di Fabio Pace | 10 Novembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 10 novembre 2023, n. 676

Si contesta l’affermazione secondo cui l’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non prevede un effettivo contraddittorio con il contribuente, salva poi la contraddittoria affermazione che era stato instaurato tra l'Ufficio e il CAF un valido contraddittorio, sull'errato presupposto che il CAF fosse sostituto d'imposta.
Nella specie è stato affermato che l’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non prevede uno specifico obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, mentre l'interlocuzione necessitata dall'attività di controllo può essere attivata mediante invito, anche telefonico, diretto al contribuente o al suo sostituto, al fine di ottenere i chiarimenti richiesti; ciò era avvenuto, essendosi il contribuente rivolto per gli incombenti fiscali al CAF, il quale ha operato in veste di suo sostituto.
Il controllo formale di cui all’art. 36-ter, secondo comma, lett. b), del D.P.R. n. 600/1973D.P.R. n. 600/1973, che consente all'Ufficio di escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, non limita la conoscenza dell'A.F. ai dati e agli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni o già in possesso dell'Anagrafe tributaria, ma consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria (Cass. sent. 18 marzo 2015, n. 5373), disciplinata dal terzo comma.
Nel caso in esame, il contraddittorio preventivo risulta essere stato attivato, essendo stato rilevato che il contribuente si era rivolto per gli incombenti fiscali al CAF, il quale ha operato in veste di suo sostituto (soggetto incaricato dal contribuente, che agisce per conto dello stesso).
L'invito di cui all’art. 36-ter, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, non costituisce un adempimento necessitato, essendo rimessa alla valutazione dell'Ufficio l'opportunità di acquisire chiarimenti o documentazione; nella sequenza procedimentalizzata delle attività di controllo previste, l'A.F. può dunque prescindere dalla formulazione dell'invito quando non ne ravvisi la necessità. Né a una diversa conclusione conduce l’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, posto che la norma presuppone che sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. sent. 9 marzo 2016, n. 4591).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non impone un contraddittorio endoprocedimentale, ma consente l'interlocuzione diretta con il contribuente o il suo sostituto per ottenere chiarimenti richiesti.