A fronte di un errore commesso dall'Agenzia, riparato in autotutela, così da determinare la cessata materia del contendere, si è ritenuto che il contribuente abbia intrapreso una controversia nella consapevolezza della sua superfluità, essendo a conoscenza dell'intervenuto sgravio prima della notifica del ricorso.
Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale solo se l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente fin dalla sua emanazione, stante l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tale caso l’annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ex art. 88 c.p.c., premiabile con la compensazione delle spese (Sez. 5, ord. 26 ottobre 2011, n. 22231).
Alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato in autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo tale soluzione, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, improntata a un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, parità delle parti e giusto processo. In una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della soccombenza virtuale, la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'A.F. alle spese (Sez. 5, sent. 19 gennaio 2007, n. 1230).
Nella specie, è il deposito del ricorso che è avvenuto dopo l'accoglimento, da parte dell'Agenzia, dell'istanza di reclamo/mediazione (mentre quest'ultimo ricorso era già stato notificato in precedenza). Né può imputarsi al contribuente la circostanza di avere dato seguito all'iniziativa giudiziaria dopo avere appreso dello sgravio in via di autotutela, dato che, da un lato, la stessa si rendeva necessaria per non incorrere in decadenza e, dall'altro lato, era legittima la richiesta di rimborso delle spese sostenute per instaurare il giudizio.
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