Si eccepisce l’illegittimità delle sanzioni applicate per mancato pagamento dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse a quota fissa, nonostante l'obiettiva incertezza normativa esistente, almeno fino alla pronuncia della Corte costituzionale, sulla disciplina applicabile ai centri di trasmissione dati.
In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 - la quale ha interpretato l’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998, prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse, pure se privo di concessione - effettivamente esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997.
Tuttavia, nella specie, si controverte di riprese relative a operazioni di gioco risalenti a un periodo successivo a quello di promulgazione della legge n. 220/2010, che ha sciolto ogni incertezza sul punto, sicché è corretto escludere l'operatività dell'esimente in commento (Cass., Sez. 5, 4 novembre 2021, n. 31678).
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