Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 27 ottobre 2023, n. 674

di Fabio Pace | 27 Ottobre 2023
Rassegna di giurisprudenza 27 ottobre 2023, n. 674

L’Ufficio eccepisce che la banca che chiedeva il rimborso nell’ambito di una cessione d’azienda non aveva allegato e provato la fondatezza della propria pretesa, mancando l’indicazione del titolo e dell'oggetto del credito e la presentazione, in sede di istanza e con le ritenute a titolo di acconto, dei relativi versamenti.
In materia di diritto al rimborso rispetto a crediti ceduti, l’art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone, al primo comma, che gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Tali norme attengono ai requisiti di forma e notifica che anche la cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato deve assumere perché sia opponibile all'A.F.
In materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d'imposta ex art. 43-bis cit. integra un'eccezione al principio generale di libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile solo se il trasferimento è l'oggetto del negozio concluso e non, come nella cessione d’azienda, un mero effetto (Cass. 17 giugno 2016, n. 12552).
La cessione dei crediti in occasione di una cessione d'azienda non necessita di un autonomo e separato atto, verificandosi automaticamente per legge. Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'Erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre la notifica ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2559 c.c. (Cass. 19 ottobre 2021, n. 28787).
Nella specie, non era onere della banca provare l'adempimento degli oneri formali richiesti, rientrando la questione nella diversa fattispecie della cessione di azienda bancaria, disciplinata dall’art. 26 del D.Lgs. n. 481/1992, che prevede specifici adempimenti in materia di cessione di rapporti e di opponibilità.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il rimborso richiesto dalla banca per crediti ceduti in una cessione d'azienda non era valido perché mancavano i requisiti formali richiesti dalla legge.