Oggetto di causa è la giurisdizione in caso di ricorso avverso provvedimenti emanati dall'Agenzia delle entrate (decreto direttoriale, circolare e risoluzione) in attuazione del prelievo straordinario a carico delle imprese del settore petrolifero/energetico (art. 37 del D.L. n. 21/2022).
La tesi dell'Agenzia per cui un provvedimento direttoriale è esente da sindacato giurisdizionale non è corretta. Si tratta, infatti, di un atto amministrativo generale, impugnabile avanti al giudice amministrativo, ex art. 7, commi 1 e 4, cod. proc. amm., senza che rilevi la natura discrezionale o vincolata (meramente attuativa della norma primaria) dell'atto, essendo sufficiente che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PA.
Quindi, in base al petitum sostanziale (Sez. U., ord. 20 novembre 2020, n. 25210; Sez. U., ord. 31 luglio 2018, n. 20350) dell'azione impugnatoria, va condivisa l'affermazione della giurisdizione amministrativa.
L’interesse legittimo, che costituisce la situazione giuridica soggettiva tutelanda, sussiste in re ipsa, derivando dalla stessa ontologia dei provvedimenti impugnati. L'azione proposta coincide con una forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti amministrativi generali rispetto agli atti impositivi/riscossivi individuali, legittimata dall'art. 7, commi 1-4, cod. proc. amm. e dall’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992.
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'impugnazione proposta contro un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, con cui, in attuazione di una norma primaria, siano indicati le modalità e il contenuto essenziale di adempimenti. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell'elenco ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (Sez. U., ord. 21 settembre 2021, n. 25479; Cass. Sez. Un. 18 aprile 2016, n. 7664); nessuna disposizione del D.Lgs. n. 546/1992 attribuisce alle Corti di giustizia tributaria un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata alla giustizia amministrativa.
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