Una società eccepisce sia errato ritenere inutilizzabile la documentazione prodotta nel giudizio di rinvio, senza considerare che era stata prodotta per ottemperare a quanto richiesto dall'ordinanza di cassazione con rinvio e nonostante non fossero stati modificati il petitum, né la causa petendi.
In materia di istruttoria nel processo tributario, nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, non si applica l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti (norma di carattere generale, recessiva rispetto a quella specifica), ma la disciplina specifica dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, per effetto della quale l'istruzione è sostanzialmente chiusa ed è preclusa l'acquisizione di nuove prove e, segnatamente, la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che essa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 30 settembre 2015, n. 19424; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26108; Cass. 22 settembre 2022, n. 27736).
I limiti dei poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della lite ovvero per entrambe le ragioni: nel primo caso, il giudice deve solo uniformarsi, ex art. 384, primo comma, c.p.c.c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza potere modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti; nel secondo, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nel terzo, la sua "potestas iudicandi", oltre a estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. 14 gennaio 2020, n. 448; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 6 luglio 2017, n. 16660).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati