Si contesta la tassabilità a titolo di plusvalenza delle aree di pertinenza annesse ai fabbricati che costituiscono oggetto di compravendita.
La qualità di pertinenze non esclude comunque le aree pertinenziali edificabili dalla plusvalenza imponibile (anche se vendute con il fabbricato cui accedono). Ai sensi dell’art. 67 del TUIR, è soggetta a tassazione separata quale reddito diverso la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile, non assumendo rilievo la natura pertinenziale dello stesso che non ne esclude, di per sé, la potenzialità edificatoria (Cass. sez. 5, ord. 24 gennaio 2018, n. 1714). Ciò in quanto il presupposto IRPEF, ex art. 67 del TUIR è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie ivi indicate fra cui: le plusvalenze realizzate con la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; le plusvalenze realizzate con cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla cessione.
L'accertamento della pertinenzialità in fatto del bene è, quindi, irrilevante per individuare il regime impositivo da applicare. La norma è volta ad assoggettare a imposizione la plusvalenza che scaturisce non in virtù di un'attività produttiva del proprietario o possessore, ma per l'avvenuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica (Cass., Sez. 5, sent. 21 febbraio 2014, n. 4150; 9 luglio 2014, n. 15629).
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