Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

di Fabio Pace | 20 Ottobre 2023
Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

Un Comune contesta la sussistenza del presupposto oggettivo dell'esenzione, sotto il profilo dell'utilizzo non commerciale dei beni immobili, non ritenendo provata la non commercialità delle attività in ragione della sola natura giuridica dell'Azienda regionale utilizzatrice, quale ente non commerciale senza scopo di lucro.
La valutazione non risulta coerente con la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, dettata in tema di ICI, ma ripresa dalla successiva disciplina, costituita, in sintesi, dal regolamento del MEF di cui al D.M. n. 200/2012, nel quale vennero stabilite le modalità e le procedure relative alla dichiarazione IMU, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività previste come svolte con modalità non commerciali, prevedendo in relazione, ad esempio, alle attività ricettiva che il loro svolgimento si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizi (art. 4, comma 4, del D.M. n. 200/2012).
Il punto di riferimento è rappresentato dalla previsione normativa del D.M. n. 200/2012, che ha costituito diretta attuazione dell’art. 91-bis, comma 3, del D.L. n. 1/2012, circa la determinazione dei requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività in esame come svolte con modalità non commerciali (Cass. Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e n. 9922; Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023 n. 4945 e n. 4952), che è stata ritenuta compatibile con il concetto di attività non economica prevista dal diritto UE dalla decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012, avendo accolto la nozione europeista di attività non economica.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Comune contesta l'esenzione fiscale per attività non commerciali, basandosi su norme specifiche e decisioni della Commissione UE.