Si eccepisce che l'oggetto del giudizio andava limitato al solo ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità delle eccezioni proposte con la memoria integrativa.
Pur in presenza di una procura ad litem di contenuto scarno e generico, spetta al difensore, che gode di discrezionalità tecnica, impostare la lite e scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del proprio rappresentato (Cass. 7 gennaio 1984, n. 99; Cass. 20 giugno 1978, n. 3033); proporre tutte le domande comunque ricollegabili all'oggetto originario (Cass. 26 luglio 2005, n. 15619; Cass. 7 aprile 2000, n. 4356; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1393; Cass. 30 ottobre 1981, n. 5736; Cass. 26 marzo 1979, n. 1745) e fissare con le conclusioni definitive il thema decidendum, salve le espresse limitazioni del mandato.
Il difensore ha il potere di modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi e agli orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli interessi del proprio cliente (Cass. 4 febbraio 2002, n. 1439; Cass. 3 luglio 1979, n. 3762), nonché di compiere, con effetto vincolante per la parte, tutti gli atti processuali non riservati espressamente alla stessa, come ad esempio consentire od opporsi alle prove avversarie e di rilevarne l'inutilità (Cass. 3 luglio 1979, n. 3762), rinunziare a singole eccezioni o conclusioni, ridurre la domanda originaria e rinunziare a singoli capi della domanda, senza l'osservanza di forme rigorose (Cass. 24 settembre 2013, n. 21848; Cass. 8 gennaio 2002, n. 140; Cass. 10 aprile 1998, n. 3734).
Viceversa, è escluso che la procura alle liti consenta al difensore di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinuncia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio (Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 5 luglio 1991, n. 7413; Cass. 28 ottobre 1988, n. 5859; Cass. 7 gennaio 1984, n. 99; Cass. 20 giugno 1978, n. 3033; Cass. 2 agosto 1977, n. 3396), nonché di introdurre una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria (Cass. 26 luglio 2005, n. 15619; Cass. 7 aprile 2000, n. 4356; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1393), non potendo essere validamente utilizzata per un rapporto litigioso soggettivamente e oggettivamente diverso da quello per il quale è stata rilasciata.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati