Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

di Fabio Pace | 20 Ottobre 2023
Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

Una società deduce che l'applicazione della ritenuta sugli interessi a carico dei sostituti d'imposta residenti in Italia e corrisposti a società commerciali residente in un altro Stato membro violerebbe la libertà di prestazione dei servizi e di circolazione.
La corresponsione a titolo di acconto per gli interessi corrisposti a imprese residenti nel territorio italiano si giustifica con il fatto che tali interessi (in qualità di componenti positivi) concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa che li riceve, così che non può porsi un problema di compatibilità della norma con il diritto UE. Il sistema di prelievo fiscale mediante ritenuta diretta a titolo di imposta non può considerarsi un beneficio o un regime agevolativo, trattandosi solo di una particolare modalità di riscossione di uno stesso tributo, ovvero di un regime sostitutivo di quello ordinario, giustificato dalla necessità di assicurare il gettito dell'imposta in considerazione della difficoltà oggettiva di ottenere l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento da parte di un soggetto non residente (Cass. 27 gennaio 2001, n. 1185).
La corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo di imposta, ex art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973; tale ritenuta va operata anche sugli interessi che costituiscono reddito d’impresa. Non rilevano, in contrario, né l'art. 6, comma 2, del TUIR - dove prevede che gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati - né l'art. 20, comma 1, lett. e), del TUIR, secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni: l’art. 112, comma 1, del TUIR, sancisce, infatti, che i redditi delle persone giuridiche non residenti assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva si sottraggono, come per ogni altra categoria di soggetti, alla regola secondo cui sono imponibili in Italia solo i redditi che si considerano ivi prodotti (Cass. 6 dicembre 2016, n. 24873; Cass. 10 settembre 2004, n. 18314; Cass. 2 aprile 2004, n. 6541).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La ritenuta sugli interessi per società residenti in un altro Stato membro non viola la libertà di prestazione dei servizi secondo la Corte di Cassazione italiana.