Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

di Fabio Pace | 20 Ottobre 2023
Rassegna di giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 673

Si esamina un’istanza di estinzione del giudizio in presenza di deposito di istanza di sospensione del procedimento, con la quale si è dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti.
Secondo l'art. 1, commi 186-205, della legge n. 197/2022, che disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti al 1° gennaio 2023: il contribuente poteva presentare la domanda di definizione entro il 30 settembre 2023; in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione, il processo era sospeso fino al 10 ottobre 2023; l'eventuale diniego della definizione deve essere notificato al contribuente entro il 30 settembre 2024; il contribuente ha facoltà di impugnare il diniego, entro 60 giorni dalla notificazione; la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro 60 giorni dalla notificazione del diniego.
Nella specie, non è ancora stato adottato il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato, insieme alla sentenza pronunciata (art. 1, comma 201, della legge n. 197/2022). Il ricorrente ha adempiuto l'onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l'avvenuto versamento della prima o dell'unica rata.
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del procedimento, ex art. 1, commi 194198, della legge n. 197/2022, e degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento degli importi dovuti con l'unica rata o della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente di Sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione (Cass., Sez. 5, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2023, nn. 2664926650 e 26653).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'istanza di estinzione del giudizio è stata accettata in base alla legge n. 197/2022, poiché il contribuente ha presentato la domanda e versato l'importo richiesto.