Si contesta il fatto che la perizia giurata di parte (redatta da un ingegnere), prodotta nel giudizio d’appello, non sia stata considerata perché erroneamente ritenuta documento nuovo.
Le perizie estimative, sia che provengano da organi tecnici dell'A.F., sia da privati nell'interesse del contribuente, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi (Cass. sent. 1° aprile 2016, n. 6351; Cass. sent. 21 novembre 2019, n. 30364). Pertanto, nel processo tributario, dato che l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, è ammissibile la produzione, in tale grado, di una consulenza tecnica di parte, che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola, che nel contesto degli scritti difensivi (Cass. Sez. 5, ord. 11 novembre 2011, n. 23590; Sez. 2, sent. 8 gennaio 2013, n. 259; Sez. 6-5, ord. 29 settembre 2017, n. 22965; Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503).
Quindi, la produzione di perizia tecnica, nel contesto di memoria difensiva e nel rispetto del termine di 10 giorni prima dell'udienza pubblica di discussione della causa in appello, è rispettosa del combinato disposo degli artt. 58, comma 2, e 32, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Nella specie, la memoria difensiva è stata prodotta nei termini e doveva essere valutata dal giudice d'appello.
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