
L’Agenzia eccepisce l'indeducibilità dei costi riferiti alla manodopera assunta con condotta fraudolenta che configura i reati di truffa aggravata ai danni dell'INPS e di falsità ideologica, per cui pende giudizio penale.
L'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti anche ove sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti posti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre sono indeducibili i costi delle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25249; 6 luglio 2018, n. 17788; 15 marzo 2022, n. 8480).
Un limite alla deducibilità è relazionato al diretto uso dei costi o spese per compiere atti o attività qualificabili come delitto non colposo. L'esercizio dell'azione penale, con la richiesta di rinvio a giudizio, basta a escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per compiere atti o attività qualificabili delitti non colposi (Cass. 5 dicembre 2019, n. 31789; 1° aprile 2021, n. 9077).
Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, devono ritenersi costo o spesa direttamente utilizzati per il compimento del delitto, in quanto tali non deducibili, anche quelli sostenuti dopo il perfezionamento della fattispecie delittuosa quando il loro sostenimento trovi titolo nell'assunzione di un’obbligazione strutturalmente funzionale alla realizzazione del delitto (Cass. 28 dicembre 2017, n. 31059).
In tema di reati tributari, l'indeducibilità dei componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi non deriva solo dal loro impiego per finanziare atti immediatamente qualificabili come delitto doloso, ma anche dalla loro inerenza a più generali attività delittuose alle quali l'impresa non sia estranea e per il cui perseguimento abbia sostenuto i costi fittiziamente fatturati, ancorché realmente sostenuti (Cass. Sez. pen. 19 dicembre 2014, n. 22108; 7 luglio 2015, n. 42994).
Non sono deducibili dal reddito i costi sostenuti da una società per ingaggiare personale collocato nelle liste di mobilità da altre società del gruppo, fruendo di indebite agevolazioni contributive ai danni dell'INPS, perché direttamente connessi al reato di truffa nei confronti dell'ente (Cass. ord. 8 ottobre 2018, n. 24646).

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