Una società sostiene che la sanzione per omessa o infedele dichiarazione TARSU avrebbe potuto trovare applicazione solo per la prima annualità e non anche per le successive.
Pure se, in tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507/1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dovere rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto a ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo (Cass., 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., 7 agosto 2009, n. 18122; Cass., 7 agosto 2008, n. 21337).
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