Si discute se, in caso di silenzio-rifiuto, il ricorso possa essere proposto entro il termine di prescrizione anche in presenza di un precedente ricorso inammissibile.
In assenza di un esplicito provvedimento di diniego del rimborso, il contribuente, che intenda ottenere il rimborso di somme che assume indebitamente versate a titolo di imposta, può solo proporre ricorso avverso il cd. silenzio-rifiuto dell'A.F., che si forma decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione in sede amministrativa, previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Una volta formatosi il silenzio, il ricorso è sempre proponibile, fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Il contribuente può riproporre il ricorso per ottenere il rimborso delle somme che assume indebitamente versate a titolo di imposta fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto, se la precedente domanda giudiziale sia stata dichiarata inammissibile, anche con sentenza passata in giudicato, per mancata formazione del silenzio-rifiuto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7303; Cass. 9 settembre 2021, n. 24260).
Nel processo tributario di primo grado non esiste il principio di consumazione dell'impugnazione; si tratta infatti di istituto proprio del diritto processuale, sia perché il principio di consumazione fissato dall’art. 60 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui l'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto, è circoscritto a tale grado di giudizio, sia in ragione dell'assenza di una corrispondente previsione relativa al processo di primo grado (Cass. sent. 11 maggio 2012, n. 7303; Cass. 30 giugno 2010, n. 15441; Cass. 2 aprile 2007, n. 8182); è ammissibile un secondo ricorso contro un atto impositivo, anche con motivi diversi e pur in presenza di un primo ricorso valido (Cass. 31 marzo 2008, n. 8234).
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