Si discute se un consorzio abbia agito in nome e per conto dei consorziati, così da rilevare una sorta di rimborso, o se non vi sia stata alcuna rappresentanza diretta del consorzio in favore dei consorziati.
In materia di IVA, per determinare - onde stabilire la disciplina applicabile - i poteri con i quali un consorzio agisce nei rapporti con i terzi (se in rappresentanza o meno dei consorziati), il giudice deve anzitutto analizzare atto costitutivo e statuto del consorzio, appurando se detti atti prevedano di per sé la spendita del nome dei consorziati, nel qual caso, ai sensi degli artt. 3 e 15, primo comma, n. 3), del decreto IVA, sono i consorziati medesimi a rivestire la qualifica di soggetti passivi; nel silenzio, invece, di atto costitutivo e statuto, egli deve prendere in considerazione i singoli atti negoziali cui ha preso parte il consorzio, per determinare i poteri effettivamente e concretamente esercitati dal consorzio, alla luce di un complessivo apprezzamento degli interessi (del consorzio in sé e per sé ovvero dei consorziati) perseguiti con detti atti, tenuto comunque conto, nell'attingimento di un compiuto giudizio di fatto (soggetto a obbligo di puntuale motivazione), dell'intero comportamento di consorzio e consorziati anche sui piani civilistico e fiscale.
Nel consorzio con poteri di rappresentanza, gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal medesimo ricadono solo sui consorziati, così che, ai fini IVA, ex artt. 3e 15, primo comma, n. 3), del decreto IVA, sono i consorziati stessi a rivestire la qualifica di soggetti passivi.
Il consorzio senza poteri di rappresentanza assume il rilievo di una struttura operativa, a carattere strumentale e servente rispetto a quella delle imprese consorziate. L'impresa consorziata non è spogliata della propria soggettività giuridica e fiscale, essendo configurabile nei rapporti interni un mandato senza rappresentanza, dato che la società consortile agisce in nome proprio per conto dei consorziati e la sua attività è a questi imputabile direttamente; ai fini IVA, se il consorzio agisce di per sé e nel suo obiettivo interesse, i terzi devono emettere fattura nei suoi confronti e questo, a sua volta, deve ripartire pro quota tra i consorziati gli oneri sostenuti, con emissione delle relative fatture e riaddebito dell'imposta pagata.
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