Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 settembre 2023, n. 667

di Fabio Pace | 8 Settembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 8 settembre 2023, n. 667

Una società rileva l’espressa previsione della deducibilità dal reddito delle indennità di fine rapporto, tra le quali rientra anche il TFM, trattandosi di accantonamento di fondi per le indennità di fine rapporto.
La deducibilità degli accantonamenti del TFM di competenza di ciascun esercizio è soggetta alla disciplina dell’art. 105 del TUIR, il quale prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali ed estende le disposizioni anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lett. c) dell'art. 17 del TUIR, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra le quali rientra il TFM. Ai fini della deducibilità degli accantonamenti il diritto all'indennità deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass. 19 agosto 2020, n. 17367; Cass. 20 luglio 2018, n. 19368). Tale circostanza deve ricorrere ai fini sia della deducibilità dei relativi accantonamenti, sia della tassazione separata.
In assenza di un espresso atto assembleare di determinazione non solo del generico diritto dell'amministratore alla percezione del TFM, ma anche del suo ammontare annuo, di data certa anteriore all'inizio del rapporto, conforme allo schema legale del procedimento di formazione della volontà assembleare dei soci, l'onere sostenuto dalla società risulta deducibile nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato (ossia per cassa) (Cass. 3 marzo 2021, n. 5763; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4400Cass. n. 17367 del 2020 cit.).
In base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del TUIR, le quote accantonate per il TFM, previsto in favore degli amministratori di società, possono essere dedotte in ciascun esercizio, per competenza, purché tale previsione risulti da atto scritto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo (Cass. n. 17367 del 2020, cit.; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26431).
Nella specie, l'attribuzione del TFM all'amministratore è avvenuta coevamente alla sua nomina, così che non vi è un atto di data certa anteriore a questa. L'amministratore unico della società in quell’occasione si era dimesso ed è stato subito nominato. Pertanto, l'interruzione del rapporto era meramente formale, in quanto, sostanzialmente, non vi è stata soluzione di continuità tra la nomina avvenuta con l'assemblea e la nomina precedente, così che l'attribuzione del TFM è stata addirittura successiva all'inizio del rapporto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La deducibilità del TFM dipende da un atto scritto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, conforme alle disposizioni legislative e contrattuali.