L’Agenzia eccepisce la responsabilità dello spedizioniere, titolare del regime di transito comunitario esterno, obbligato a presentare le merci intatte alla dogana di destinazione. Ritiene che il furto non rientri nel caso fortuito o forza maggiore, sussistendo le responsabilità dello spedizioniere di merci in transito comunitario.
In tema di transito comunitario esterno di merce, soggetta a dazi all'importazione, nell'ipotesi di sua sottrazione al controllo doganale, lo spedizioniere doganale è solidalmente responsabile dell'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 203 del codice doganale, senza che la sottrazione della merce per furto possa rientrare, ex se, nel concetto di distruzione o perdita irrimediabile, perché la sterilizzazione dell'obbligazione doganale deve trovare causa in vicende riconducibili non a condotte umane controllabili e prevenibili, in una parola evitabili secondo principi di diligenza e perizia, ma al caso fortuito o alla forza maggiore.
Anche quando si tratti di perdita irrimediabile o di distruzione, l'evento deve dipendere da una causa inerente alla sua stessa natura o da caso fortuito o forza maggiore, il che significa che la perdita e la distruzione non configurano esse stesse il caso fortuito o la forza maggiore, ma rappresentano situazioni oggettive, che devono trovare causa in vicende riconducibili non a condotte umane controllabili e prevenibili, cioè evitabili secondo principi di diligenza e perizia, ma al caso fortuito o alla forza maggiore. Ciò vale tanto più nell'ipotesi del furto, rispetto al quale l'obbligato deve dimostrare di avere attuato tutte le cautele per prevenire l'evento, solo in questa ipotesi potendosi ipotizzare l'intervento di una causa di forza maggiore.
Grava sullo spedizioniere l'obbligo, di cui all'art. 96, par. 2, del Reg. (CEE) n. 2913/1992, di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione, purché abbia accettato tale trasporto, prendendo in consegna e detenendo materialmente le merci (Cass. 27 giugno 2019, n. 17237). Nel caso di sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione, il titolare della ditta di trasporto e proprietario degli automezzi, con cui sono stati effettuati i trasporti della merce vincolata, è responsabile solidalmente dell'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 203 del codice doganale, in quanto, in ragione della sua preparazione professionale in tema di trasporti internazionali, avrebbe dovuto sapere che la merce trasportata era soggetta al regime di transito comunitario esterno (Cass. 27 novembre 2019, n. 30901).
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