La questione riguarda la valenza dell’ITV e di altri elementi di prova nella classificazione della merce dichiarata in dogana.
L'ITV (informazione tariffaria vincolante) è una decisione amministrativa di rilievo unionale sull’applicazione della normativa doganale e sulla corretta classificazione doganale di un prodotto, emessa a seguito di richiesta degli operatori economici interessati; si tratta di un parere che mira a rassicurare l'operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto, quando vi sia un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente (Corte giust. 2 dicembre 2010, C199/09, Schenker, p. 16), tutelandolo da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione di tale merce (Corte giust. 29 gennaio 1998, C315/96, Lopex Export, p. 28).
Sebbene, ex art. 33, comma 2, lett. a), del Reg. UE n. 952/2013 (CDU), l'ITV rilasciata sia obbligatoria per l'Autorità doganale solo in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate dopo la data dalla quale la decisione ha efficacia, la Corte di giustizia UE ha riconosciuto all’ITV portata generale, potendo essere applicata alla generalità dei prodotti identici a quello esaminato; la decisione rilasciata da uno Stato membro a un soggetto terzo è, pertanto, utilizzabile come mezzo di prova, per individuare la corretta classificazione della merce, se tale mezzo di prova è consentito dalle norme processuali vigenti nello Stato membro, nell'ambito delle controversie relative alla classificazione doganale della merce e al pagamento dei dazi doganali (Corte giust. 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solutions (Europe), p. 44).
Nella specie l'ITV era stata rilasciata dall'Autorità belga dopo le importazioni; la merce importata riguardava lo stesso prodotto classificato dall’ITV emessa dall'Autorità doganale belga con lo stesso codice doganale indicato nelle dichiarazioni doganali in esame. Il parere dell'Autorità doganale belga non è vincolante, in quanto emesso dopo le importazioni contestate, ma può essere utilizzato in giudizio come prova documentale, avendo riguardato un prodotto identico, secondo la valutazione operata dai giudizi di merito.
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