L'Amministrazione doganale ritiene erronea l’affermazione secondo cui l'atto di rigetto dell'istanza di revisione della voce doganale era viziato per carenza di motivazione e per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.
In materia doganale, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, come assicurato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990, anche alla luce dei principi enucleabili dalla legge n. 212/2000 e dalla giurisprudenza unionale, non vuole significare che alle parti del procedimento amministrativo (A.F. e contribuente) debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità di critica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelle demandate all’organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall’A.F. all’esito della verifica e prima della notificazione dell’atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul “se” e sul contenuto dell’atto.
In materia doganale, il principio del rispetto del contraddittorio in fase amministrativa si evince dall’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990 e costituisce principio generale del diritto UE applicabile ogni qualvolta l'A.F. si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto per esso lesivo (Corte giust., sent. 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè; causa C-276/19). Pertanto, la denuncia di vizi di attività dell'Ufficio, capaci di inficiare il procedimento, rileva solo se e in quanto l'inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa del contribuente, direttamente dipendente dalla violazione, riverberatasi sui vizi del provvedimento finale (Cass. 5 febbraio 2020, n. 2612; 8 maggio 2019, n. 12095).
A parte che il rispetto del contraddittorio, anche alla luce dei principi enucleabili dalla legge n. 212/2000 e dalla giurisprudenza UE, non significa che alle parti del procedimento amministrativo debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità di critica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelle demandate all'organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall'A.F. all'esito della verifica e prima della notificazione dell'atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul "se" e sul contenuto dell'atto. Ciò che rileva è la prova che la celebrazione del contraddittorio avrebbe potuto comportare un risultato diverso (Corte giust. UE 3 luglio 2014, causa C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics).
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