Si discute se la notifica della sentenza di primo grado effettuata direttamente presso la sede dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, anziché nei confronti del procuratore presso il quale aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, sia idonea a fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione.
Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992 fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.
La previsione dell’art. 16, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. n. 546/1992, che legittima il contribuente alla notifica con consegna diretta presso gli uffici dell'ente impositore, ritiene espressamente sufficiente la consegna a mani dell'impiegato addetto, evidentemente sul presupposto di un obbligo di trasmissione; per il decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza può essere fatta alla parte personalmente solo con consegna a mani di quest'ultima, da effettuarsi, ove il destinatario sia l'A.F., mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (Cass. 12 maggio 2021, n. 12517).
Si è optato per un modello di legittimazione che ritiene dotati di potere rappresentativo, a fini processuali, sia il direttore dell'Agenzia centrale, che le Agenzie periferiche (Cass., Sez. U., 14 febbraio 2006, n. 3116).
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di interpretare le norme processuali in senso favorevole alla loro finalità che, nel caso in esame, è quella, in generale, di garantire la speditezza dell'iter processuale, specie in presenza, come nella specie, di norme di legge (art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992) che espressamente derogano alle regole generali codicistiche; e, in particolare, in tema di notificazione della sentenza, di agevolare la formazione del giudicato.
Non esiste alcuna ragione per ritenere sussistente alcun vincolo derivante dalla normativa positiva di esclusiva identificazione dell'ente impositore o di riscossione con il suo legale rappresentante, sussistendo semmai un argomento letterale in senso diametralmente opposto.
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