Un avvocato denuncia la mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione IRAP, con riferimento all'ausilio di altri avvocati ed eccependo che la collaborazione era spesso costituita da mandati congiunti su pratiche specifiche, assimilabili all'istituto della domiciliazione per il giudizio.
L'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce presupposto IRAP - è desumibile dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27423). Si deve verificare il concreto apporto fornito dal collaboratore all'attività (Cass. Sez. 6-5, ord. 19 novembre 2019, n. 30085).
La bassa percentuale dei compensi corrisposti a terzi professionisti, rispetto al reddito dichiarato, va valutata in concreto in base all’occasionalità delle collaborazioni, desumibile non solo dall'esiguità dei compensi pagati ai terzi professionisti per singole collaborazioni, ma soprattutto dal rapporto del totale di tali compensi con il reddito professionale del contribuente, accertato che tali importi siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta e comunque tale da potenziarne e accrescerne l'attività produttiva (Cass. sent. 25 settembre 2019, n. 23847; ord. 18 aprile 2019, n. 10977ord. 18 aprile 2019, n. 10977; ord. 9 febbraio 2017, n. 3501ord. 9 febbraio 2017, n. 3501). Il valore assoluto dei costi e dei compensi non rileva per desumere il presupposto impositivo IRAP (Cass. ord. 2 aprile 2020, n. 7652; Cass. ord. 29 marzo 2022, n. 10009). E’ necessario accertare che tali spese siano effettivamente espressione di ausili all'attività, in grado di evidenziare l'autonoma organizzazione (Cass. n. 23847 del 2019 cit.; Cass., ord. 18 novembre 2016, n. 23557).
E’, invece, errato equiparare le collaborazioni estrinsecatesi con mandati congiunti alle domiciliazioni, irrilevanti ai fini IRAP, in quanto costituiscono prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività (Cass. sent. 8 novembre 2016, n. 22695), così come i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni (Cass. ord. 6 ottobre 2016, n. 20088) o a consulenti esterni (Cass. sent. 12 ottobre 2016, n. 20610; Cass. ord. 7 novembre 2017, n. 26332; Cass., ord. 15 gennaio 2019, n. 719; Cass., ord. 23 luglio 2019, n. 19775).
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