
Si censura l'individuazione del presupposto dell'autonoma organizzazione nell'esistenza di un agente dell'artista che, tra l'altro, si occupi in via permanente ed esclusiva dell'attività lavorativa di un altro soggetto.
Lo svolgimento di un'attività artistica fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un'agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale (Cass. ord. 31 gennaio 2019, n. 3042).
Nella specie, l'agente ha avuto un ruolo determinante non solo nella conclusione dei contratti lavorativi, su mandato dell'artista, ma anche nella promozione e complessiva organizzazione delle sue prestazioni professionali, risultando dunque non solo agevolatore, ma innegabilmente decisivo e anzi necessario nella determinazione del reddito ottenuto. Però, non viene poi documentato il rapporto specificamente intercorso tra il professionista e il soggetto indicato come promotore e organizzatore a tutto tondo della sua attività.
Manca, quindi, la prova, che secondo suo onere l’artista avrebbe dovuto fornire, di quale sia stata in concreto l'organizzazione che ne ha gestito l'attività e incrementato la capacità reddituale: è mancata quindi anche la necessaria prova che quella, esistente, organizzazione fosse in fatto riferita ad altrui responsabilità e interesse. Prova, quella mancata, tanto più necessaria a fronte della presunzione per cui un'organizzazione che si occupa in via permanente ed esclusiva dell'attività lavorativa di un soggetto non possa non dipendere di fatto da quest'ultimo e comunque ad esso e al suo interesse fare capo. Né rileva la circostanza che l'artista non paghi direttamente un corrispettivo per tale attività di essenziale supporto, potendo l'agente trarre la sua remunerazione da una (molto alta) percentuale sugli incassi o da una diversa e non nota pattuizione.

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