Si censura l’affermazione secondo cui la convenzione Italia-Spagna riguarda il divieto di doppia imposizione giuridica con riferimento alla stessa persona e non a persone diverse, eccependo che vi sarebbero indici che farebbero propendere per l'estensione del divieto oltre il campo delle doppie imposizioni in senso giuridico.
Nell'ambito della Convenzione conclusa tra Italia e Spagna, ratificata a mezzo della legge n. 663/1980, non si rinviene alcuna disposizione atta a consentire al coniuge o ex coniuge italiano, che versa un assegno una tantum (anche in più rate predefinite nel tempo - risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 giugno 2009, n. 153/E), in seguito a separazione personale o a divorzio, a un soggetto residente in Spagna, di portare in deduzione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, quanto versato al coniuge soggetto al Fisco spagnolo.
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