La lite riguarda l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso delle accise.
In tema di accise, il termine biennale per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito per le agevolazioni decorre, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio, che non è assimilabile a una causa di indebito dell'originaria obbligazione impositiva, sicché non rileva la data di pagamento delle accise di cui all'art. 14, comma 2, del TUA, che regola la diversa ipotesi del rimborso del versamento indebito (Cass. 30 settembre 2019, nn.24261-24262-24263; Cass. 3 marzo 2020, n. 5807; Cass. 17 marzo 2021, n. 7535).
Il diritto agevolativo in esame costituisce oggetto di una nuova obbligazione rispetto a quella sorta e assolta all'immissione in consumo del gasolio da riscaldamento, la cui esistenza rileva come mero presupposto di fatto. Infatti, l'elemento fondante è identificabile nella circostanza che i prodotti energetici siano utilizzati solo per i fini consentiti e ciò, alla luce della disciplina regolamentare applicabile, in base ad apposita attestazione del Comando competente, che assurge a elemento costitutivo del diritto all'esenzione.
Il perfezionamento dei requisiti per l'attribuzione dell’esenzione non è, dunque, assimilabile a una causa sopravvenuta di indebito, né, ai fini della richiesta di pagamento della somma pretesa, trova applicazione l'art. 14, comma 2, del TUA, dovendosi ricondurre la fattispecie all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto all'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale biennale, l’attestazione è usualmente contestuale all'acquisto quando esso sia stato operato presso i depositi e determina l'immediata nascita del diritto di esenzione, mentre è successiva quando l'acquisto sia effettuato nell'ambito di convenzioni con le società petrolifere, da cui l'individuazione del momento di riconoscimento del beneficio.
Nella specie, il dies a quo per il rimborso decorre dalla data in cui il diritto può essere esercitato, quindi solo dal momento in cui viene rilasciata l'attestazione dell'Autorità militare.
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