Si esamina il tema della corretta applicazione delle norme sulla sospensione dei rimborsi e correlati interessi.
In generale, la sospensione del rimborso del credito IVA e dei correlati interessi moratori è espressamente prevista in diverse ipotesi dal legislatore. L’art. 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, prevede la non computabilità degli interessi nel periodo fra la data di notifica della richiesta di documenti e quella della loro consegna, se supera 15 giorni. L’ottavo comma prevede la sospensione del rimborso per il caso di constatazione di uno dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000; in tale caso la sospensione, anche della decorrenza degli interessi di mora, opera fino alla definizione del relativo procedimento penale.
Il rimborso del credito e la decorrenza degli interessi rimangono sospesi durante il tempo in cui quello non fornisce la documentazione relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria prevista per i rimborsi superiori a 30.000 euro (Cass. 23 agosto 2022, n. 25164; sent. 6 luglio 2011, n. 14930; ord. 30 aprile 2019, n. 11418ord. 30 aprile 2019, n. 11418).
Se già su un piano generale la mora va esclusa quando è lo stesso creditore a non cooperare per l'esecuzione del rapporto obbligatorio, omettendo il necessario per rendere possibile l'attività dovuta (Cass. sent. 18 dicembre 2013, n. 28257; Cass. 19 gennaio 1956, n. 159; Cass. 16 dicembre 1950), a maggior ragione va esclusa quando il creditore è inadempiente agli obblighi a suo carico per ottenere l'esecuzione del rimborso.
La sospensione del rimborso è inoltre prevista dall’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, che si verifica quando al soggetto che vanta un credito nei confronti dell'A.F. venga notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.
Ulteriore ipotesi di sospensione è il fermo amministrativo (art. 69, sesto comma, del R.D. n. 2440/1923).
In tutti i casi elencati la sospensione del rimborso del credito e dei correlati interessi moratori risponde all'esigenza di non fare gravare sull'A.F. le conseguenze di un ritardo nell'esecuzione del rimborso ascrivibile a fatti o comportamenti imputabili esclusivamente al creditore.
L'imputabilità del ritardo nel rimborso di un credito IVA è circostanza incidente sulla decorrenza o meno di tali interessi (Cass. sent. 22 giugno 2021, n. 17828; Cass. sent. 29 aprile 2016, n. 8540).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati