Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 settembre 2023, n. 668

di Fabio Pace | 15 Settembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 15 settembre 2023, n. 668

Ritenendo che i crediti maturati in compensazione siano pienamente utilizzabili anche dopo il decorso di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di consumo, si invoca l’applicabilità del termine di decadenza biennale per il rimborso.
In tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all’art. 6, comma 1 , lett. c), del D.L. n. 511/1988, soppressa dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale permette al credito d’imposta di emergere e di andare a costituire, nelle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi la componente di un nuovo saldo creditorio emergente (cd. credito revolving), con conseguente differimento della decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), per il rimborso del credito, dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata, ma il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento e, qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (Cass., Sez. trib., 23 ottobre 2019, n. 27099).
Nell'eventualità di un credito a favore del contribuente, con conseguente diritto a una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso in unica soluzione del credito, tale diritto non può che essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, come stabilito dall'art. 14 del TUA, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione annuale (Cass., Sez. 5, sent. 17 aprile 2013, n. 9283).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il credito d'imposta può essere utilizzato entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di consumo, con possibilità di rimborso in caso di indebito pagamento.