Si discute della dimostrazione in giudizio sia delle aree di produzione di rifiuti speciali, sia della destinazione di questi allo smaltimento a spese proprie, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione per la superficie destinata a officina, sia per destinazione, che per la natura dei rifiuti autosmaltiti.
L'esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute (art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993) può essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei medesimi a proprie spese; l'onere della prova dell'esenzione della superficie tassabile ove si producono, di regola, rifiuti speciali grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'Amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).
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