Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 1° settembre 2023, n. 666

di Fabio Pace | 1 Settembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 1° settembre 2023, n. 666

L’Ufficio - pur riconoscendo che, in mancanza di restituzione dell'IVA dovuta dal cessionario, il cedente può chiedere il rimborso dell'IVA non dovuta - eccepisce la decadenza dal diritto al rimborso, in quanto l’istanza era stata presentata oltre il termine di decadenza biennale, decorrente dalla data dei versamenti.
Se una cessione di beni (nella specie, rimanenze di magazzino) è dall'A.F., con provvedimento definitivo, assoggettata a imposta di registro (siccome ritenuta integrare una cessione d'azienda), anziché a IVA, e se l'IVA è già stata assolta dal cedente, senza che il cessionario gli abbia corrisposto quanto addebitatogli in rivalsa, il cedente ha diritto al rimborso, alla luce dei principi UE di neutralità ed effettività, nei due anni dalla definitività del provvedimento, ex art. 30-ter, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, non ostandovi l'impossibilità di adempiere all'obbligazione, prevista da tale comma, di restituzione al cessionario, purché, in ragione di rettifica della detrazione dell'IVA ad opera di questi, non ne derivi pregiudizio per l'Erario.
Il rimborso dell'IVA indebitamente versata dal cedente/prestatore quale unico obbligato (nelle ipotesi non disciplinate dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972) soggiace al termine di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 - a norma del quale la domanda di restituzione di un'imposta non dovuta, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione - anziché al termine ordinario di prescrizione decennale previsto per l'indebito oggettivo ex artt. 2033 e 2946 c.c. (Cass. sent. 5 novembre 2014, n. 23552).
Il difetto della condizione, prevista dall’art. 30-ter, secondo comma, ultima parte, del D.P.R. n. 633/1972, dell'effettivo sopravvenuto depauperamento patrimoniale del cedente/prestatore non osta al rimborso richiesto dal medesimo, ogniqualvolta questo versi nelle obiettive condizioni di adempiere a un’impossibile (in quanto a monte inadempiuta) obbligazione restitutoria nei confronti del cessionario/committente.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il cedente può chiedere il rimborso dell'IVA non dovuta entro due anni dalla definitività del provvedimento, senza pregiudizio per l'Erario.