Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 1° settembre 2023, n. 666

di Fabio Pace | 1 Settembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 1° settembre 2023, n. 666

L’Agenzia allega che, nell’ipotesi in cui la l'istanza di rimborso dovesse ritenersi conforme all'art. 72, comma 1, del TUIR, essa avrebbe dovuto essere comunque ritenuta inefficace, perché tardiva.
In tema di imposte dirette, l'applicazione retroattiva delle norme di cui al D.P.R. n. 917/1986, secondo la previsione di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 42/1988, può discendere dalla conformità della dichiarazione dei redditi alla nuova disciplina, realizzatasi a seguito di rettifica conseguente alla presentazione di un'istanza di rimborso che sia tempestiva avuto riguardo alla disciplina dei rimborsi all'epoca in vigore, anche se tale adempimento sia successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 42/1988, dovendosi ritenere esclusa l'efficacia rettificativa dell'istanza medesima, successiva al suddetto termine, solo quando essa abbia ad oggetto una dichiarazione già originariamente conforme alla nuova normativa (Cass. n. 16915 del 16 agosto 2005).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia ritiene tardiva l'istanza di rimborso e esclude l'efficacia rettificativa se la dichiarazione era già conforme alla nuova normativa.