Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 1° settembre 2023, n. 666

di Fabio Pace | 1 Settembre 2023
Rassegna di giurisprudenza 1° settembre 2023, n. 666

La questione verte sulla corretta classificazione doganale del prodotto consistente in una lettiera per gatti.
L'interprete, nell'attribuire una determinata classificazione doganale alle merci importate, deve non solo individuare caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, determinate alla luce della loro destinazione funzionale (che, nel caso di prodotti misti, deve essere fornita in relazione alla materia atta a conferire in modo prevalente la funzionalità cui le merci sono destinate), ma altresì, in parallelo, verificare che la classificazione attribuita sia coerente con il corretto assoggettamento delle merci all'IVA; il fatto che le lettiere per gatti siano composte prevalentemente di amido di manioca non ne consente di per sé la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 "prodotti della macinazione, malto, amidi, fecole, inulina, glutine di frumento", comportante l'applicazione del dazio di 166 euro/1000 kg. e IVA al 10%, giacché l'amido non viene in rilievo di per se stesso, quale prodotto destinato all'alimentazione umana o animale, ma solo in ragione della funzionalizzazione all'intrinseca funzione delle lettiere: ragion per cui è, invece, corretta la classificazione alla v.d. 1404 9000 90 "prodotti vegetali non nominati né compresi altrove", comportante l'applicazione di dazio 0 e IVA al 22%, che, valorizzando, in ossequio ai criteri della nomenclatura combinata, natura e funzione delle lettiere, trova, altresì, conferma nella loro sottoposizione all'IVA ordinaria e non agevolata, non costituendo in alcun modo la pure cospicua componente amidacea prodotto alimentare o ingrediente destinato a essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari.
Rileva, quale criterio discretivo per la classificazione delle merci importate, l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione (Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29537).
Nel caso in cui le merci attengano a prodotti misti, lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti, che non siano classificabili secondo una voce specifica, le stesse vanno classificate secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale (regola 3b All. I Reg. (CEE) n. 2658/1987), ossia secondo la componente essenziale, da individuarsi in un'essenzialità funzionale e dinamica, in funzione, cioè, del raggiungimento dello scopo finale cui il prodotto misto è destinato (Cass., Sez. V, 29 dicembre 2010, n. 26297).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della corretta classificazione doganale delle lettiere per gatti, basata sulle caratteristiche e sulla destinazione funzionale del prodotto.