L’Agenzia eccepisce che, poiché le attestazioni dei Comandi militari non riportavano i timbri in dotazione al reparto del soggetto che riceveva la fornitura né i quantitativi di gasolio su cui applicare l'accisa, esse non potevano essere ritenute valide ai fini della prova del diritto al rimborso.
Il diritto al rimborso dell'accisa versata per la fornitura di prodotti energetici in favore delle Forze Armate nazionali di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 504/1995, non può essere negato quando sia accertato in fatto che la dichiarazione del Comando militare, con la quale sia attestata la quantità e qualità dei prodotti ricevuti e la destinazione per gli usi esenti, provenga effettivamente dalla suddetta Autorità militare, essendo questa l'unico soggetto cui è attribuita la suddetta funzione certificativa.
I prodotti petroliferi forniti alle Forze Armate nazionali fruiscono dell’esenzione da accise solo se sono destinati agli usi istituzionali, destinazione che deve risultare da apposita e necessaria attestazione del Comando competente (Cass. 30 settembre 2019, n. 24259).
L'attestazione che i carburanti sono stati utilizzati esclusivamente per fini consentiti ha natura costitutiva del diritto al beneficio poiché in sua assenza nessuna agevolazione può essere riconosciuta.
Nella specie, si è ritenuto che la dichiarazione inviata a mezzo PEC da parte del Comando Militare nazionale fosse un documento valido ai fini probatori, in quanto vi era certezza della provenienza del medesimo dal soggetto destinatario della fornitura. La certezza della provenienza della PEC dall'Amministrazione in favore della quale era stata eseguita la fornitura implica una sicura riferibilità della documentazione al soggetto che era tenuto a effettuare la dichiarazione.
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