Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 4 agosto 2023, n. 664

di Fabio Pace | 4 Agosto 2023
Rassegna di giurisprudenza 4 agosto 2023, n. 664

L’Agenzia delle dogane ritiene provata l'origine della merce sottesa alle riprese, in quanto così deponevano la Relazione Finale OLAF e i relativi documenti di riscontro né alcun valore contrario rivestivano i certificati di origine preferenziale FORM-A rilasciati alla ditta esportatrice con la dicitura "Worked".
In tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Reg. (CEE) n. 1073/1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale dell'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente equipollente alle relazioni amministrative degli ispettori dello Stato membro (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2139); il certificato di origine delle merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione (art. 26 del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e artt. 80 ss. del Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454) costituisce, con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto, ma non ha efficacia di prova legale assoluta dell’effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attese l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale (Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2013, n. 24439); il recupero a posteriori dei dazi preferenziali non versati può essere motivato in ragione dell'invalidazione, da parte dell'autorità emittente del Paese di esportazione, del certificato di origine delle merci, in quanto tale certificato è l'unico titolo di legittimazione che consente di fruire dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto (Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2148).
Nella specie, tuttavia: la tesi della trasformazione del prodotto semilavorato non è stata smentita né dalle Autorità doganali né dall'OLAF; dall'indagine OLAF non si desume che i prodotti importati non siano stati lavorati dove dichiarato; sul certificato di origine della Camera di commercio vi è la sigla Worked, indicante il lavoro sulle merci così trasformate e nel FORM-A è stata stampata la sigla W; sia nell'ordine, che nella conferma, vi sono indirizzi mail del Paese indicato e gli stessi pagamenti vengono ivi eseguiti su una filiale di Banca, così come per le polizze di carico e i certificati di origine della merce.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Relazione Finale OLAF e i certificati di origine preferenziale supportano l'origine della merce, ma non costituiscono prova legale assoluta.