Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 4 agosto 2023, n. 664

di Fabio Pace | 4 Agosto 2023
Rassegna di giurisprudenza 4 agosto 2023, n. 664

Una società contesta l’applicabilità del termine biennale di decadenza, fissato per l'ipotesi del rimborso, anche alla diversa ipotesi del recupero (detrazione) delle somme relative all'addizione provinciale all'accisa sull'energia elettrica, versate all'Erario in eccedenza, a seguito dell’abrogazione dell'addizionale dal 2012.
In materia di credito d’imposta derivante dal meccanismo di pagamento delle accise relative all'energia elettrica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, il diritto al rimborso o la corrispondente detrazione dell'accisa indebitamente pagata devono essere esercitati, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo.
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni (Cass., Sez. 5, 18 giugno 2019, n. 16261); in caso di un credito a favore del contribuente, con conseguente diritto a una corrispondente detrazione o al rimborso in unica soluzione, tale diritto non può che essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, come stabilito dall'art. 14 del TUA (Cass., Sez. 5, 17 aprile 2013, n. 9283). Il rimborso e la corrispondente detrazione dell'accisa indebitamente pagata sono parificati ai fini del termine decadenziale biennale (Cass., Sez. 5, 1° febbraio 2019, n. 3051).
La rubrica dell’art. 14, "Recuperi e rimborsi dell'accisa", rivela la volontà del legislatore, e l’interpretazione della norma è nel senso che il termine biennale sia stato riferito a entrambi i meccanismi di utilizzo del credito, non solo al rimborso, ma anche alla detrazione. Ciò è coerente con le caratteristiche del meccanismo di pagamento dell'accisa ex art. 26, comma 8, del TUA e di compensazione ex art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, poiché, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che costituisce un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati, che si protrae fino all'esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario, senza fare differenza tra utilizzo del credito maturato con il meccanismo del rimborso o della corrispondente detrazione (Cass. 17 aprile 2013, n. 9283; Cass. Sez. 5, 6 ottobre 2020, n. 2137).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società contesta l'applicabilità del termine biennale di decadenza al recupero delle somme relative all'addizione provinciale all'accisa sull'energia elettrica.