Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 agosto 2023, n. 665

di Fabio Pace | 25 Agosto 2023
Rassegna di giurisprudenza 25 agosto 2023, n. 665

La questione che si pone riguarda l'efficacia espansiva di giudicati esterni intervenuti tra le stesse parti, aventi come oggetto il medesimo rapporto giuridico tributario, ma in relazione ad anni d’imposta diversi.
In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione a una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi di imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta; tale effetto si verifica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo, rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso.
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo; tale principio non trova deroga, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, giacché anche in tale caso l'oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della Corte tributaria passata in giudicato (Cass., sez. U., 16 giugno 2006, n. 13196; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4607; Cass. 12 giugno 2009, n. 13688; Cass. 23 giugno 2017, n. 15690).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudicato estende l'effetto anche ad altri periodi di imposta, precludendo il riesame delle questioni già decise.