Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 agosto 2023, n. 665

di Fabio Pace | 25 Agosto 2023
Rassegna di giurisprudenza 25 agosto 2023, n. 665

L’Agenzia ritiene indeducibili, per difetto di inerenza, i costi di costruzione di un capannone su suolo altrui, condotto in locazione, nonostante l’utilizzo per l'esercizio dell’attività d’impresa, poiché quanto costruito era divenuto di proprietà del proprietario-locatore del terreno.
Il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora sussista un nesso diretto e immediato tra tali servizi e, l'attività imponibile del soggetto passivo effettuata a valle, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette a imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni.
L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto a detrarre l’IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, tale attività non possa poi in concreto essere esercitata (Cass., SS.UU., sent. 11 maggio 2018, n. 11533 e n. 11534; Cass. ord. 26 ottobre 2020, n. 23471, Cass. ord. 20 ottobre 2020, n. 22708; Cass. 17 luglio 2018, n. 18904).
Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del TUIR, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni - senza distinguere gli immobili di proprietà del contribuente da quelli, di proprietà di terzi, condotti in locazione dal professionista o utilizzati ad altro titolo - sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante all'inizio del periodo d’imposta con eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi (Cass., sez. 5-6, ord. 13 marzo 2020, n. 7226).
Nell’IVA, l'inerenza del costo non può essere esclusa in base a un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'A.F. ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa sia indizio di assenza di connessione tra costo e attività d'impresa (Cass. sez. 5 ord. 11 maggio 2022, n. 14853; Cass. ord. 26 luglio 2018, n. 19804).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia ritiene indeducibili i costi di costruzione di un capannone su suolo altrui, nonostante l'utilizzo per l'attività d'impresa. Detraibilità dell'IVA anche per lavori su immobili di terzi.