Si denuncia la nullità della sentenza per vizio motivazionale (motivazione apparente).
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, sent. n. 22232 del 3 novembre 2016).
Nella specie, la motivazione della sentenza contiene una puntuale argomentazione circa le sue statuizioni, collocandosi al di sopra del minimo costituzionale richiesto (Sez. U, sent. 7 aprile 2014, n. 8053). Il giudice ha basato la propria statuizione su una considerazione, chiaramente espressa, sicché la valutazione in fatto della fattispecie concreta non è carente, spostandosi necessariamente la critica della decisione sul piano della valutazione in diritto. Pertanto, la coincidenza formale delle motivazioni della CTP e della CTR non rileva.
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