Il caso riguarda un'istanza di rimborso IVA, in presenza di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per attivazione della clausola risolutiva espressa pattuita in origine.
Ove venga in esistenza una causa di risoluzione di un contratto, la cui efficacia dipende da un evento dedotto all'epoca della stipula del contratto che conteneva la clausola, in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo e assolto il conseguente obbligo di riscossione e pagamento dell'IVA, il medesimo soggetto ha il diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l'imposta, a norma dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione (Cass. 17 giugno 1996, n. 5568; Cass. 8 novembre 2002, n. 15696).
Sono fatti salvi gli effetti di un’eventuale successiva pronuncia giudiziale che, nel determinare l'infondatezza giuridica della dichiarazione risolutiva di parte, confermi le pattuizioni e gli obblighi contrattuali originari.
In presenza di attivazione di una clausola risolutiva espressa frutto di un accordo contrattuale, in dipendenza della quale venga meno per intero o parzialmente un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, dopo la registrazione di cui agli artt. 23 e 24 del decreto IVA, è legittima l'emissione di una nota di variazione anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l'attivazione della predetta clausola risolutiva espressa né vi è necessità di formalizzare ulteriormente l'intervenuta risoluzione, ove la stessa sia risultato di una clausola contrattuale e non di un autonomo contratto risolutivo tra le parti.
Inoltre, ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al secondo comma, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'art. 25, deve registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972).
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