Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 luglio 2023, n. 662

di Fabio Pace | 21 Luglio 2023
Rassegna di giurisprudenza 21 luglio 2023, n. 662

Un Comune sostiene di essersi limitato, dopo l’annullamento della tariffa CIMP, ad adottare un canone di locazione degli spazi pubblici destinati all'installazione degli impianti pubblicitari, cumulabile con l’ICP, senza soggiacere alla limitazione nella misura del 25% all’incremento massimo applicabile sulla tariffa ICP.
La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) di cui all’art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997 postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento), nonostante la previsione in esso contenuta (quindi, con valore meramente programmatico della relativa istituzione) dell’entrata in vigore del canone sostitutivo (nella specie, con decorrenza dal 1° gennaio 2002); pertanto, in difetto di regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione (nella specie, anche dopo il 1° gennaio 2002) secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2 , lett. d), del D.Lgs. n. 446/1997 (nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2001).
In linea di principio, il prelievo tributario ICP/CIMP è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagamento (Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13476; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11673; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2022, n. 1951).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Comune sostiene che, dopo l'annullamento della tariffa CIMP, può applicare un canone di locazione per gli impianti pubblicitari senza limiti di incremento.