Entrambe le parti criticano la consulenza tecnica d’ufficio, assumendo che la medesima non avesse preso in considerazione due specifici fatti storici, determinanti ai fini della valutazione della plusvalenza.
La nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non consente di censurare quale omesso esame di un fatto storico la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, ove la critica si risolva nell'esposizione di mere argomentazioni difensive (Cass. 16 marzo 2022, n. 84584). Tuttavia, la suddetta disposizione, come riformulata dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.
Se il giudice ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che, a propria volta, nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perchè incompatibili. In tal caso, non può configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 8584 del 2022 cit., Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815). Le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, che si risolvono in mere argomentazioni difensive, non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (Cass. n. 8584 del 2022 cit., Cass. 9 gennaio 2009, n. 282).
Il ricorrente non può limitarsi a dolersi del vizio motivazionale di omesso esame di un fatto decisivo solo perché il giudice abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all'elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte; è, invece, tenuto a individuare ed evidenziare un preciso fatto storico, sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice abbia omesso di considerare (Cass. n. 8584 del 2022 cit.).
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