L’Agenzia delle dogane eccepisce la responsabilità solidale dello spedizioniere e rappresentante indiretto della ditta importatrice, che ha l’obbligo di informazione e di verifica dell'esattezza dei dati dichiarati.
Lo spedizioniere rappresentante indiretto, ai sensi dell'art. 201, par. 3, prima parte, del CDC (Reg. CEE n. 2913/1992), risponde delle obbligazioni doganali in solido con l'importatore per il fatto di avere reso la dichiarazione in proprio, ancorché per conto di quest'ultimo; tuttavia, tale responsabilità non è qualificabile come oggettiva, in quanto il rappresentante indiretto è abilitato a esimersi da essa, in tutto o in parte, fornendo la prova di avere agito nella scrupolosa osservanza dei doveri, segnatamente di informazione, derivantigli dalla diligenza qualificata cui, ex art. 1176, secondo comma, c.c., soggiace nell'espletamento dell'attività professionale e, comunque, dimostrando che il proprio comportamento sia stato improntato al rispetto del principio di buona fede, alle condizioni previste dall'art. 220, par. 2, lett. b, del CDC.
Lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che sono responsabili sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia l'importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta (Cass. 28 giugno 2019, n. 17496).
La norma fa riferimento al comportamento di un operatore diligente e accorto e la diligenza è qualificata, ragguagliata alla natura dell'attività esercitata, che implica un obbligo di informazione, ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (Cass. n. 7720 del 2013cit.; Cass. ord. 18 gennaio 2018, n. 1148). Ciò non implica che si tratti di responsabilità oggettiva, giacché la responsabilità è esclusa in caso di prova di avere agito in buona fede, alle condizioni previste (Cass. ord. 28 giugno 2019, n. 17496).
Diversa è la conclusione riguardo all'IVA all'importazione, che non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Reg. UE n. 952/2013 e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde solo l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche e inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale (Cass. sent. 27 luglio 2022, n. 23526).
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