Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 luglio 2023, n. 661

di Fabio Pace | 14 Luglio 2023
Rassegna di giurisprudenza 14 luglio 2023, n. 661

L’Agenzia contesta la prova per presunzioni del credito IVA, poiché la società non aveva presentato la dichiarazione annuale IVA né aveva prodotto le fatture o dimostrato l’incolpevole impossibilità a produrle o acquisirne copia, essendosi così omesso di valutare la spettanza della detrazione IVA.
Il fatto costitutivo del rapporto tributario con il Fisco nazionale è ravvisato dall’effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell'A.F. per l'esatta riscossione dell'imposta. L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tale fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi (Cass. Sez. U. 8 settembre 2016, n. 17757).
L'A.F. non può, quindi, pretendere la restituzione dell'IVA per ragioni meramente formali, se non risultano mancanti anche i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione.
Se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'A.F. che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova; invece, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. n. 7576 del 15 aprile 2015; Cass. n. 6921 del 17 marzo 2017).
Se il contribuente dimostra di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre le fatture e il registro in cui vanno annotate e di non essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale ex art. 2724, n. 3), c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza solo il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. n. 9611 del 13 aprile 2017).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia contesta la prova per presunzioni del credito IVA, sottolineando l'importanza della documentazione sostanziale rispetto agli obblighi dichiarativi e formali.