Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 giugno 2023, n. 657

di Fabio Pace | 16 Giugno 2023
Rassegna di giurisprudenza 16 giugno 2023, n. 657

L’Agenzia eccepisce quale causa di decadenza della rateizzazione il tardivo o carente versamento della rata diversa dalla prima entro la scadenza della successiva, escludendo la sufficienza del ravvedimento operoso, intervenuto dopo la scadenza della rata successiva.
In materia di rateizzazione l’art. 10, comma 13-decies, del D.L. n. 201/2011, ha modificato l'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, sostituendo il comma 4 - che nell'attuale formulazione prevede che il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione e che l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo - e introducendo il comma 4-bis, ai sensi del quale il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva (Cass. 5 marzo 2021, n. 6263). Tale previsione normativa non consente distinzioni tra ritardato versamento e mancato versamento della rata (Cass. 13 novembre 2017, n. 26776).
Nella specie, la terza rata era stata versata con un giorno di ritardo del trimestre per mancanza di fondi, facendo ricorso al ravvedimento operoso, versando le relative sanzioni e interessi. E’, dunque, errato affermare che il tardivo versamento della terza rata fosse stato sanato dalla disciplina sul ravvedimento operoso entro il termine di pagamento delle rate successive e che la decadenza dalla rateizzazione si verificava solo in presenza di un insoluto assoluto di una rata e non anche di un suo tardivo versamento.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ritardo nel pagamento di una rata diversa dalla prima comporta la decadenza dalla rateizzazione, anche se si è avvalso del ravvedimento operoso.