Si contesta l’identificazione del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale con la data del versamento degli utili da parte della società italiana alla società svizzera.
L'istanza di rimborso può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il medesimo termine di decadenza, che decorre dalla data nella quale la ritenuta è stata operata.
Il termine di 48 mesi, fissato dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, a pena di decadenza, dalla domanda di rimborso, decorre dalla data del versamento, che, per l'ipotesi di domanda avente a oggetto un importo trattenuto alla fonte, va fatta coincidere con la data in cui la ritenuta è stata operata (Cass., SS.UU., sent. 16 giugno 2014, n. 13676).
Nella specie, il riferimento alla data nella quale la ritenuta avrebbe dovuto essere effettuata - cioè alla data di versamento degli interessi - è, pertanto, errato.
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