Un contribuente sostiene che la disciplina dei redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente non può includere l'attività consistente in un'unica vendita di arredi del proprio appartamento, peraltro connessa alla vendita dello stesso immobile.
La categoria dei redditi diversi è disciplinata dall'art. 67 del TUIR, che rappresenta una norma di chiusura del sistema complessivo di classificazione dei redditi e comprende diverse fattispecie eterogenee, prive di una struttura comune e non riconducibili alle altre categorie reddituali.
Fra i redditi diversi sono elencati quelli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lett. i). La vendita di mobili, facenti parte dell'arredo della propria abitazione, non rientra in nessuna della attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (già richiamato dall'art. 55 del TUIR per definire il reddito d'impresa), non potendosi considerare attività di intermediazione nella circolazione dei beni la vendita di oggetti appartenenti al patrimonio personale del venditore.
L'Agenzia, infatti, non ha dimostrato che si trattasse di mobili acquistati al fine di essere rivenduti, mancando nella specie la prova di quell'intento speculativo che caratterizza l'attività commerciale di vendita, sia pure realizzata in modo occasionale (Cass. 20 dicembre 2006, n. 27211), e non potendosi ritenere, pertanto, ricavo soggetto a tassazione il corrispettivo derivante da detta cessione.
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