L’Agenzia contesta che la documentazione prodotta dal contribuente - dichiarazione dei redditi e mod. F24 - fosse sufficiente a fondare il diritto al rimborso, negando l’onere dell'AF di provare la valenza probatoria di documentazione inidonea a provare l'an e il quantum del rimborso.
Incombe sul contribuente che invochi il riconoscimento di un credito d'imposta l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tale fine, non basta l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo.
La sentenza impugnata non ha riconosciuto crediti vantati a titolo di IVA e IRPEG in una precedente dichiarazione e riportati a nuovo nella successiva a fini di compensazione, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza degli stessi mediante esibizione del registro IVA delle vendite e del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la produzione della copia della dichiarazione (Cass. ord. 26 febbraio 2020, n. 5288; Cass. ord. 30 ottobre 2018, n. 27580; sent. 11 novembre 2015, n. 23042, sent. 26 ottobre 2012, n. 18427). Grava sul contribuente che esercita il diritto al rimborso l'onere di provare il presupposto del diritto azionato; né in tema di rimborso d'imposta è posto da alcuna disposizione l'onere per l'A.F. di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicché, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida il diritto del contribuente (Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2834; Cass. 17 giugno 2016, n. 12557).
In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, con la conseguenza che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass. ord. 28 gennaio 2020, n. 1906; Sez. Un., sent. 27 gennaio 2016, n. 1518, Cass. ord. 18 maggio 2018, n. 12291; 8 ottobre 2014, n. 21197).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati