La lite riguarda il recupero di dazi doganali, conseguenti a scorretta classificazione di merce importata, consistente in tubi metallici, riclassificata sotto altra voce, sottoposta al dazio al 90%.
In tema di dazi doganali, in base alla nomenclatura combinata di cui all'All. I al Reg. (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, come modificata dal Reg. di esecuzione della Commissione (UE) 4 ottobre 2013, n. 1001, i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati al momento dell'importazione, sono riconducibili alla sottovoce doganale afferente ai lavori di ghisa, ferro o acciaio e tubi, e non a quella afferente alle parti metalliche di mobili e sono, pertanto, soggetti al dazio al 90%, quando le loro caratteristiche e proprietà oggettive non sono indicative di una loro specifica destinazione a un dato prodotto finale.
Criterio discretivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato, oltre che dalle caratteristiche e proprietà oggettive, anche dalla destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle sue caratteristiche e proprietà oggettive (Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3242).
La classificazione dei tubi metallici, in quanto astrattamente rientrante in due voci, quella afferente ai metalli e quella relativa alle parti di mobili cui sarebbero destinati, va operata tenendo conto innanzitutto della voce più specifica o, in caso di sua inapplicabilità, della voce afferente alla materia o all'oggetto che conferisce il carattere essenziale ai prodotti misti, ai lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e alle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto.
Nel caso di prodotti misti, vanno individuati la materia o l'oggetto che conferiscono agli stessi il loro carattere essenziale, dovendo la componente essenziale essere individuata in relazione al risultato finale che l'oggetto nella sua complessità è destinato ad assicurare (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2010, n. 26297). Ciò che rileva è l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato in base alle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data dell’importazione (Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29537; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2019, n. 29181), sicché la destinazione della merce intanto può costituire criterio oggettivo di classificazione, in quanto ne sia valutata l'inerenza al prodotto stesso in funzione delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive (Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3242), in presenza delle quali detto criterio può rilevare in sé quando non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto.
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